COVID-19. DPCM del 27 aprile 2020: le prescrizioni per Scuole e Università
L’articolo 1 del DPCM del 27 aprile 2020 riserva una accurata trattazione all’intera branca della formazione, ripartendo le misure in rapporto ai diversi livelli di istruzione.
In forza del comma 1, lettera k) i SERVIZI per l’INFANZIA e le SCUOLE di OGNI ORDINE E GRADO, pur nel divieto dell’attività didattica in presenza, sono autorizzati a fornire prestazioni in forma telematica, assicurando assistenza e supporto, anche materiale, agli affetti da disabilità. Ai Dirigenti di Istituto è demandato il coordinamento e la gestione delle modalità attuative e procedurali. L’art.1, comma 1, lettere n) e o) pur riaffermando il divieto di accesso nelle rispettive sedi, in riferimento alle UNIVERSITA’ autorizza l’EFFETTUAZIONE di DOCENZE ed ESAMI a DISTANZA, con formule individuate dagli Organi preposti, riservando apposito riguardo agli studenti disabili.
Nell’evenienza, deliberata dalle competenti autorità sanitarie, di un ripristino delle mansioni ordinarie e dell’accesso ai locali preposti, da Lunedì 18 maggio 2020 gli Atenei possono consentire:
- il RECUPERO delle PROCEDURE FORMATIVE e CURRICULARI, congiuntamente all’esperimento di PROVE e VERIFICHE VALUTATIVE, anche intermedie. A tal proposito, agli iscritti è garantito che le assenze cumulate non incidono né ai fini dell’ammissione agli Esami né sul calcolo complessivo della votazione finale.
- I TIROCINI, le INIZIATIVE di RICERCA e di LABORATORIO SPERIMENTALE, le ESERCITAZIONI già programmate.
- L’UTILIZZO di BIBLIOTECHE, pur se subordinato alla sanificazione preventiva e successiva dei luoghi, nonché alla predisposizione di accessi limitati dell’utenza, appositamente distanziata e munita dei dispositivi di protezione individuale (DPI).