COVID-19: cosa succede dal punto di vista economico-finanziario?
La composita ripartizione delle determinazioni governative, emanate al fine di contenere gli effetti diffusivi e collaterali del COVID-19, implica anche la previsione di un criterio di specifica regolazione dei rapporti tra Esecutivo nazionale e Regioni, in coerenza con il riparto di competenze stabilito ex art.117 Cost.
In particolare, alla luce delle variazioni introdotte dal Parlamento in sede di conversione del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, sono disciplinate le seguenti aree di intervento stabilendo:
ATTUAZIONE delle MISURE di CONTENIMENTO, la cui disposizione è conferita, mediante appositi DPCM, al Presidente del Consiglio dei Ministri, previo assenso del Ministro della Salute e in concertazione con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e finanze, in costante condivisione con la Conferenza permanente Stato-Regioni. I Prefetti, nei limiti delle attribuzioni territoriali, conseguono l’autorizzazione a rilasciare, anche agli appartenenti alle Forze Armate, impiegati in mansioni di vigilanza sui territori sottoposti alle proprie giurisdizioni, la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, cui è deferito l’incarico di contestare le violazioni ex art.650 Codice penale. Il sindacato preventivo della Corte dei Conti è, inoltre, dimezzato nei termini temporali.
Del pari vengono introdotte:
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, rinvenute mediante riconoscimento di oneri aggiuntivi a fronte della declaratoria di emergenza sanitaria del 31 gennaio 2020, imputate in apposita posta di 20 milioni di euro, per il 2020, nell’àmbito del Fondo per le emergenze nazionali, regolato ex art.44 del Codice della Protezione civile, disciplinato dal Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.2., specificamente incrementato. La derivazione dei nuovi oneri, nella misura dei 20 milioni deliberati, sarà gestita attraverso una corrispondente riduzione dei capitoli di spesa, pur se già disposti in precedenza. Al Ministro dell’economia e delle finanze è deferita la cognizione ad apportare ulteriori modifiche, tramite adozione di appositi decreti.