Consentita la decretazione di urgenza per scongiurare procedure di infrazione europea
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione terza, ha sollevato, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie), convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 2017, n. 172.
La disposizione censurata modifica gli artt. 15 -bis e 180 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), estendendo l’attività di intermediazione del diritto d’autore, in precedenza gestita in condizione monopolistica dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), anche agli altri organismi di gestione collettiva (OGC), come definiti dall’art. 2, comma l, del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, appositamente emanato in attuazione della Direttiva 2014/26/UE (Direttiva Barnier).
In realtà la regolamentazione introdotta non aboliva integralmente il regime di favore riconosciuto alla SIAE e, a fronte di un espresso sollecito della Commissione europea, il Governo assunse l’impegno formale, inverato con l’adozione del provvedimento di urgenza, di ottemperare alle prescrizioni impartite. Nella valutazione del rimettente l’impiego del Decreto legge disvela disomogeneità contenutistica e incongruenza ispirativa, palesemente confliggente con la rigorosa giurisprudenza elaborata, in associazione con l’inadeguatezza della formula normativa impiegata.
Nella valutazione della Corte il richiamo alle prescrizioni tematiche conclamate diviene privo di efficacia, giacché anche un testo legislativo variegato nei contenuti o eterogeneo nelle finalità non risulta alieno da una conformazione coerente e armonica con le motivazioni cui è informato.
L’imminenza di una procedura di infrazione ex artt.258 -260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), preannunciata con iniziativa formale delle Istituzioni competenti, associata alla appropriatezza analitica delle fonti trasposte, consentono di pervenire ad una decisione di infondatezza, in rigetto integrale delle obiezioni enunciate.