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Sentenza n.158 del 10 giugno - 21 luglio 2020

Pubblicato il: 29/07/2020

Acclarata la validità delle norme sull’imposta di registro

Atti Corte Costituzionale, Diritto Costituzionale, Diritto dell’Unione europea Imposta di registro

La Corte di cassazione, sezione quinta civile, con Ordinanza del 23 settembre 2019 ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), così «come risultante dagli interventi apportati dall’art. 1, comma 87» della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e dall’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella misura in cui dispone che, nell’applicare l’imposta di registro «secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, “prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”».

Nella valutazione della Corte costituzionale il legislatore ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso con il testo in oggetto, con le mere eccezioni contemplate dal Testo unico.

Nella verifica risulta rispettata la coerenza della struttura dell’imposta, nonché osservato e garantito il presupposto economico, pienamente coerente con la verifica posta a fondamento del giudizio sollevato. Il criterio di qualificazione e di sussunzione interpretativa denota omogeneità con i riscontri della tipizzazione, conformi alle regole vigenti e armonici con gli effetti giuridici dei singoli atti, distintamente individuati dal legislatore nelle relative voci di tariffa allegata.

Poiché i fatti rappresentativi della capacità contributiva si dimostrano compatibili con le valutazioni normative, la fattispecie palesa i caratteri dell’infondatezza.

Leggi la Gazzetta (pagg. 64-75)

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