Irricevibile il conflitto di attribuzione sollevato da un parlamentare
Una inedita istanza di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento all’approvazione, in via definitiva e in seconda deliberazione, da parte della Camera dei deputati, nella seduta dell’8 ottobre 2019, della proposta di legge costituzionale A.C. 1585-B (Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) e dal Senato della Repubblica in seconda lettura in data 11 luglio 2019, è stata sollevata dal senatore Raffaele Fantetti, anche nel ruolo professionale di avvocato, sulla base della prefigurata decurtazione dei Parlamentari eletti nelle Circoscrizione “Estero”, in cui, nella componente Europa, si fonda il proprio Collegio istituzionale.
Il proponente rimarca che, in forza della disposizione introdotta, benché ancòra vincolata all’assenso popolare tramite referendum ex art.138, 2 comma Cost., i rappresentanti nazionali eletti oltre confine verrebbero ridotti, dagli attuali 12 Deputati e 6 Senatori ai futuri 8 e 4 investiti del mandato elettivo, comprimendo la portata della rappresentanza democratica.
Il proponente motiva la fondatezza di merito asserendo sia di aver formulato voto contrario in sede di approvazione assembleare sia di possedere completa e adeguata legittimazione a ricorrere, anche a titolo individuale, sull’assunto della giurisprudenza recente in cui è stato configurato un esplicito diritto di iniziativa personale a salvaguardia di interessi generali.
Nella formulazione analitica la Corte richiama decisioni più conferenti e coerenti con il thema decidendum sottolineando che una plausibile determinazione adesiva alle richieste enunciate dovrebbe inevitabilmente acclarare una sostanziale negazione o una evidente menomazione delle funzioni istituzionali causata dalla riforma e non limitarsi, come nel caso di specie, ad una generica aggregazione di fattori critici eterogenei e disarmonici.
La carenza dell’indispensabile requisito soggettivo per la proposizione conflittuale determina, pertanto, la contestuale reiezione per insanabile inammissibilità del contrasto denunciato e dell’iniziativa processuale intentata.