Ribadita l’autonomia decisionale degli Atenei nella selezione dei Docenti
Una valutazione per ipotizzata illegittimità costituzionale viene esperita dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria in ordine all’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La fattispecie nella causa principale deriva dal giudizio sollevato da un ricercatore universitario in servizio presso l’Università della Calabria e che, pur in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, in forza di una nota dell’Ateno, non ha ottenuto l’accesso al ruolo stabile dei Docenti ritenendo inoltre leso il proprio diritto soggettivo di partecipazione alla procedura selettiva.
Nella rimessione si sottolineano l’irragionevolezza e la violazione del princìpio di eguaglianza delle fonti richiamate, in forza delle quali i singoli Atenei dispongono della pienezza decisionale nella formulazione contrattuale da definire con le figure professionali in possesso dei requisiti richiesti. Il sistema di reclutamento scaturito si fonda, pertanto, sulla duplice opportunità selettiva, suddivisa tra la procedura di abilitazione scientifica nazionale e la successiva chiamata, deferita alle Università, con la determinazione obbligatoria della comparazione dei titoli dei concorrenti ai ruoli messi a bando.
La soluzione legislativa ottenuta è stata informata al contemperamento degli interessi, apparentemente contrastanti, sia dei ricercatori con vincolo contrattuale stabile alla progressione in carriera sia degli Atenei a gestire, in forma coerente con i programmi di sviluppo scientifico, le risorse finanziarie disponibili. Le procedure di valutazione dei concorrenti sono, tra l’altro, connotate dalla rispondenza ai parametri di tassatività e determinatezza, inconfutabilmente adesivi alle regole di equità e trasparenza, a garanzia delle aspettative di legalità complessiva. Analogamente, il richiamo alla disattenzione del vincolo del buon andamento, ex art.97 Cost., risulta priva di riscontro, poiché la disposizione appronta un ulteriore mezzo di progressione in affiancamento al metodo usuale di assunzione.
Considerato il rigoroso e ponderato bilanciamento degli opposti interessi, la Corte dispone il rigetto dell’istanza riscontrandone la manifesta infondatezza.