La tardività dell’istanza preclude la concessione del Reddito di inclusione
Il Tribunale ordinario di Bergamo, Sezione Lavoro, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), che, fra i diversi requisiti necessari per l’ottenimento del reddito di inclusione, richiede agli stranieri il «possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo», in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 38, 117 della Costituzione, nonché in relazione all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e agli artt. 20, 21, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).
Il giudizio a quo, promosso da una cittadina boliviana soggiornante in Italia dal 2010, contro il Comune di Bergamo e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ineriva il diniego opposto alla concessione del Reddito di inclusione (REI), sia per il mancato uso delle modalità telematiche sia per l’assenza del permesso di soggiorno europeo di lungo periodo. La parte attrice criticava in realtà l’assenza del solo secondo requisito, ma, unitamente al rimettente, non poneva in considerazione l’avvenuta abrogazione delle disposizioni deferite a sèguito della vigenza della Legge 28 marzo 2019, n.26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) e, soprattutto, della normativa transitoria, introdotta ex art.13, comma 1, espressamente applicabile alla fattispecie principale.
Il Giudice delle leggi, in carenza della contezza delle evoluzioni legislative nonché della completa mancanza di adeguate motivazioni a supporto delle obiezioni formulate, non ritiene possibile fungere il collegio rimettente e, riscontrata la totale mancanza di argomentazioni pertinenti, addiviene alla inammissibilità delle richieste formulate.