COVID-19. DPCM dell’11 giugno 2020: le nuove regole per la Fase 3
In sostituzione del provvedimento dell’11 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto, con apposito Decreto ripartito in 11 articoli e corredato da 16 Allegati, includenti le Linee Guida per i settori di riferimento, nuove formule di regolazione per la terza parte della strategia di contrasto alla pandemia del COVID-19, in vigore dal 15 giugno al 14 luglio.
Sono reiterate le disposizioni generali, ormai consolidate, in tema di sicurezza sanitaria, implicanti il mantenimento di distanze interpersonali, variabili da 1 metro ad 1 metro e mezzo sino ai 2 metri, l’impiego vincolante di mascherine e, se necessario, anche di guanti protettivi, nonché l’obbligo di domicilio per le persone affette da stati febbrili superiori ai 37,5°.
In armonia con le Ordinanze regionali, portatrici di variazioni per i singoli territori, sono consentite:
dal 14 al 30 giugno 2020 la mobilità tra Stati membri dell’Unione europea e aderenti all’Area Schengen, di nazionalità albanese, britannica, san marinese, vaticana e del Principato di Andorra. I cittadini italiani potranno recarsi in Spagna dal 21 giugno e, dal 1 luglio, ottenere l’accesso da e verso tutti gli Stati, anche non europei.
Dal 15 giugno le attività sportive, purché non implichino potenziali contatti umani, rigorosamente nella separazione di due metri tra i partecipanti, Sale giochi, locali di scommesse e Bingo, Circoli privati, Centri benessere e Terme, Aree giochi. La pratica del Calcio a 5, della Pallacanestro e della Pallavolo, della Pallanuoto e del Beach Volley è possibile dal 25 giugno, nel rispetto delle prescrizioni igieniche.
Dal 1 luglio le Udienze processuali, di ogni ordine e grado, potranno essere riassunte mediante espressa Circolare del Ministro di giustizia.
Dal 14 luglio le crociere e i locali da ballo, le discoteche, le riunioni congressuali e gli eventi fieristici potranno riattivare le iniziative consentite.
Le funzioni religiose, di tutti i culti ammessi, regolate dagli Allegati compresi dall’1 al 7, diverranno immediatamente aperte al pubblico, senza limitazioni di partecipanti, anche alle esequie. Agli officianti è, tuttavia, imposto il rispetto delle procedure di tutela sanitaria precedentemente introdotte.
L’art.10, inoltre, ribadisce l’esclusività delle competenze di vigilanza ai Prefetti, coadiuvati sia dalle Forze di Polizia sia dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, qualora necessario, dai Reparti militari.