Parzialmente illegittima la sospensione della potestà genitoriale
La Corte di cassazione, con Ordinanza esperita dalla Sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale ex artt. 34 e 574 -bis del Codice penale, in riferimento alle norme 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 nonché all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata in New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in cui impongono che alla condanna per sottrazione e trattenimento di minore all’estero, commessa dal genitore in danno del figlio, derivi, automaticamente e per un periodo predeterminato dalla legge, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Ad avviso del rimettente, l’automatismo sanzionatorio, espressamente in relazione all’an della pena accessoria, sarebbe confliggente con il princìpio della preminenza degli interessi del minore, disvelando inoltre una violazione del requisito della proporzionalità della pena desumibile. Alle complesse e differenziate osservazioni, la Corte costituzionale corrisponde con una declaratoria di parziale illegittimità ex art.574 –bis, terzo comma C.P. rinvenendo eccessiva la misura afflittiva, atteso che la pena non potrebbe esplicare efficacia rieducativa, qualora il reo sia stato motivato dalla finalità di preservare il figlio da pregiudizi che potrebbero essergli arrecati dall’altro genitore.
Contestualmente, il Giudice delle leggi dispone il rigetto delle richieste afferenti gli artt. 34 e 574 bis C.P. in contrasto con l’art.10 della Legge fondamentale per manifesta infondatezza, poiché la disposizione de qua è rivolta a consentire il recepimento, mediante il sistema dell’adattamento automatico, delle consuetudini internazionali e non, come sostenuto dalla Sezione proponente, dei trattati, resi esecutivi nell’ordinamento nazionale in forza del combinato disposto ex artt.11 e 117, comma primo Cost.
La regola vigente, pertanto, denota efficace capacità dirimente, in totale armonia con gli strumenti internazionali richiamati e non soggiace al sindacato di illegittimità richiesto.