La depenalizzazione dei reati stradali supera il vaglio di costituzionalità
Il Tribunale di Siracusa solleva una triplice questione di legittimità costituzionale inerente norme transitorie inserite nel Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), e in particolare: a) dell’art. 8, comma 1, nella parte in cui prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, commi 1 e 5, si applichi ai fatti di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) anche se commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 8 del 2016, che li ha trasformati in illeciti amministrativi; b) dell’art. 8, comma 3, ove dispone che ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’art. 135 del codice penale; c) dell’art. 9, comma 1, nella misura in cui stabilisce che, nei casi previsti dall’art. 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, trasmette all’autorità amministrativa competente gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato, alla medesima data, risulti prescritto o estinto per altra causa.
Il rimettente contesta la procedura della successione impropria tra norme penali e disposizioni amministrative, originata dagli interventi di depenalizzazione, motivandola con le violazioni ex artt. 25, secondo comma, 76 e 117, primo comma Cost., in relazione alla elusione dell’art.7 CEDU, confliggente con l’irretroattività della sanzione sfavorevole al reo.
La Corte, benché consapevole della transitorietà delle fonti introdotte, allo scopo di realizzare un’auspicata depenalizzazione, non rinviene elementi lesivi della delega di cui all’art.76 Cost., rigettando per evidente infondatezza la critica formulata dal rimettente. I rilievi susseguenti, inerenti l’inattuabilità della regola abrogata, denotano palese irricevibilità in quanto la versione amministrativa pur se attenua la stigmatizzazione della condotta illecita, non ne inficia la severità afflittiva, ma ne ribadisce la correttezza applicativa.