COVID-19: novità sulle scarcerazioni dei detenuti positivi
Le difformità interpretative delle giurisdizioni preposte e le vibranti polemiche conseguite dalle concessioni di formule alternative alla detenzione di soggetti condannati per condotte di particolare gravità, hanno costituito la premessa logica e ispirativa del Decreto Legge, con il quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’adozione di mirate quanto incisive variazioni anche procedurali alla legislazione di settore.
Alla modifica urgente apportata ex art.47-ter, comma 7 della Legge 26 luglio 1975, n.354 (istitutiva dell’Ordinamento penitenziario) sono abbinate nuove disposizioni incentrate sulla concessione della sospensione e sul differimento della pena detentiva, sia per condannati in forma definitiva sia per i sottoposti a misure cautelari, a causa del commissione di reati implicanti o il regime restrittivo di cui all’art.41 bis O.P o l’attuazione dell’Alta Sorveglianza (A.S. 1, 2 e 3).
Gli artt. 2 e 3 stabiliscono che la domiciliazione restrittiva e le pratiche alternative alla detenzione, quali i permessi premio e le semilibertà, comportano, da parte del Giudice e del Tribunale di sorveglianza, il conseguimento, obbligatorio e vincolante di:
- PARERE del PROCURATORE DISTRETTUALE ANTIMAFIA del locus commissi delicti e, per le fattispecie imponenti l’art.41 bis, anche del PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA e ANTITERRORISMO.
- DELIBERARE ENTRO i 15 giorni, in caso di prima istanza, oltre che a cadenza mensile in ipotesi di avvenuta concessione. Qualora i benefici siano revocati, i provvedimenti dovranno essere immediatamente esecutivi.
- RELAZIONE del DIPARTIMENTO dell’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA in tema di immediata disponibilità, negli Istituti nazionali, sia delle Strutture ad assistenza intensiva (S.A.I.) sia di Reparti sanitari attrezzati, sia di appositi Centri di cura, ricavati negli Ospedali pubblici prossimi ai luoghi detentivi. In tal caso, i Presidenti delle Giunte regionali forniscono tempestiva e accurata contezza sulla reperibilità delle sedi apposite. Saranno inoltre garantiti i colloqui, anche a distanza, nonché in Carcere, purché i Direttori ne accertino l’accessibilità e la garanzia igienica dei locali riservati.