Conformi alla Costituzione le norme sui pagamenti pubblici delle forniture sanitarie
Una pluralità di azioni giurisdizionali, esercitate in sequenza temporale e di merito dalle Regioni Lazio e siciliana, coadiuvate dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è stata esercitata allo scopo di censurare l’illegittimità costituzionale ex art.1, comma 857, 859, 862 e 863, 865 e 866 delle legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio per il 2019) nella parte in cui introduce misure tassative in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN).
I rilievi critici si radicano su una ampia gamma di denunziate inottemperanze governative, sia dei criteri di eguaglianza e di buon andamento dell’azione amministrativa, nonché dei parametri di leale collaborazione, di competenza esclusiva (tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica) e residuale (ordinamento e organizzazione amministrativa regionale) di cui agli artt.3, 5, 97, comma secondo e 120 Cost., in ragione dei vincoli stringenti imposti ai Dirigenti generali delle Aziende sanitarie regionali, cui è imposto l’obbligo di costituire una riserva, nella misura del 30% del bilancio gestito, a copertura dei corrispettivi per i servizi forniti.
Le parti ricorrenti adducono a sostegno le risultanze delle Sentenza della Corte di giustizia nella Causa C-122/ 18 del 28 gennaio 2020 accertativa, ai sensi dell’art.258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), dell’inadempimento italiano in tema di regolarità dei versamenti per le prestazioni effettuate, ma non evidenziano che l’imputazione è esplicitamente rivolta in esclusiva allo Stato, quale responsabile unico anche per le inadempienze degli enti territoriali.
La valutazione delle fonti contestate rende inequivocabile sia la constatazione della cessazione delle materie del contendere (art.1, comma 857) sia l’infondatezza del petitum (art.1, commi 859, 862 e 863, 865 e 866 ex L. 145 del 30/12/2020) poiché le norme inseriscono una modalità gestionale versata all’effettivo rispetto, in termini consoni con le aspettative degli interessati, dei doveri di saldo finanziario, graduano altresì le sanzioni in caso di inosservanza e costituiscono un fondo di garanzia, preposto espressamente alla accelerazione dei versamenti e alla riduzione degli interessi passivi.