EMERGENZA COVID-19 Fase 2: nuove norme processuali e penitenziarie
Il Decreto legge n.28, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2020, estrinseca ampi interventi, emendativi e integrativi, sia di fonti legislative consolidate, sia di normative di recente vigenza.
Nel particolare, la recente Legge del 28 febbraio 2020, n.7, in tema di intercettazioni, viene sottoposta al differimento della data di applicazione, procrastinata dal 30 aprile al 31 agosto 2020, con attuazione in decorrenza dal 1 settembre. Analogamente, la Legge del 24 aprile 2020, in conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (Decreto CURA ITALIA) è variata nella parte in cui consentiva l’estensione applicativa dei processi con modalità telematica e da remoto, introducendo ulteriori proroghe dei termini, rispettivamente dal 15 e dal 16 aprile all’11 e al 12 maggio 2020. La data del 31 luglio 2020 costituisce, tra l’altro, il vincolo temporale per esperire, su istanza delle parti interessate, il deposito in formula digitale degli atti negli Uffici del Pubblico Ministero.
In tema di rito amministrativo è conferita la facoltà ai competenti Presidenti dei collegi giudicanti di indire udienze a distanza, anche in assenza di adesione dei soggetti processuali coinvolti, purché siano tempestivamente informati con specifico Decreto. La Pubblica accusa nel processo contabile, accertata la garanzia di verbalizzazione del contraddittorio, è legittimata all’acquisizione probatoria e documentale anche con procedura da remoto, condivisa e regolata da apposito provvedimento del Presidente dell’organo giudicante.
Una considerevole variazione, inoltre, è stata applicata alla Legge del 26 luglio 1975, n.354, fondativa dell’Ordinamento penitenziario. In base all’art.30 –bis i Giudici in funzione monocratica e i Tribunali di sorveglianza, ai fini della concessione della detenzione domiciliare devono obbligatoriamente acquisire, entro i 2 e i 15 giorni dalla richiesta, i pareri del:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE che ha disposto condanna per fatti di mafia e terrorismo, nei confronti di persone sottoposte al circuito reclusivo dell’Alta Sicurezza, diversamente graduato ( AS 1,2 e 3).
PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA, per i detenuti al regime ex art.41bis.
I permessi non saranno concedibili prima delle ventiquattro ore antecedenti alla proposizione della misura, mentre l’ottenimento della restrizione domiciliare sarà, sempre, subordinato al conseguimento delle valutazioni delle Magistrature requirenti di competenza.