COVID-19. DPCM del 27 aprile 2020: le disposizioni per la Sanità
La persistenza dell’acuzie epidemiologica determina una trattazione, ampia e accurata, scaturente dall’interazione tra norme del DPCM e l’Allegato n.10, esplicitamente riservata alle procedure di vigilanza medica e di profilassi.
Dal combinato disposto ex art.1,comma, lettera k) e artt.3 e 8, conseguono determinazioni in tema di:
PROSECUZIONE dei CORSI di SPECIALIZZAZIONE in MEDICINA GENERALE, in presenza e a distanza, analogamente ad altri moduli specialistici dell’Area sanitaria, purché effettuati con il supporto delle piattaforme telematiche.
SOTTOPOSIZIONE del PERSONALE MEDICO e INFERMIERISTICO alle procedure protettive elaborate dall’Organizzazione mondiale e della sanità (OMS) e recepite dal Ministero della salute con apposita disposizione.
INFORMAZIONE ACCURATA e AGGIORNATA, nei luoghi di maggiore affollamento, oltre che negli Uffici della Pubblica Amministrazione, nelle Università, anche private, sulle regole di condotta igienica da rispettare, mediante l’esposizione di annunci e riproduzioni esemplificative da applicare, a carico dei Sindaci competenti e dei Dirigenti delle Aziende sanitarie.
UTILIZZO di MASCHERINE, personali e di comunità, accessibili, con apposita Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile, al costo calmierato di 0,50 centesimi. Permane l’obbligo dell’impiego del dispositivo facciale, soprattutto in luoghi aperti al pubblico, con esenzione sia dei bambini di età sino ai 6 anni sia dei disabili e delle persone preposte all’assistenza.
RIAPERTURA delle STRUTTURE RESIDENZIALI, diurne e permanenti, anche in convenzione, di assistenza e terapia per i pazienti colpiti da disabilità.
DIVIETO di MOBILITA’ per le persone in età avanzata e per coloro che siano affetti da patologie autoimmuni, congenite e acquisite.