COVID-19. DPCM del 27 aprile 2020: imprese e commercio nella Fase 2
L’Allegato 3, dettagliato dai Codici ATECO, riassume la vasta gamma di attività, imprenditoriali, artigianali e commerciali autorizzate sia alla prosecuzione sia alla riassunzione delle rispettive funzioni in base alla disciplina ex DPCM del 27 aprile 2020.
A decorrere dalla data di vigenza, con apposito assenso delle autorità prefettizie, sono state consentite le riattivazioni dei cantieri per l’edilizia carceraria, popolare, scolastica e per la preservazione del dissesto idrogeologico.
Agli esercizi del comparto alimentare, alle farmacie e parafarmacie, alle edicole e alle librerie, alla tabaccherie e ai negozi di abbigliamento per neonati e infanzia, già operanti, potranno affiancarsi ulteriori servizi merceologici gradualmente operanti da:
- LUNEDÌ 4 maggio, per tutti i cantieri edili, le industrie del tessile e della moda. Potrà esperirsi anche la ristorazione da asporto, con l’obbligo di rimanere a distanza di un metro, di non consumare i prodotti nei locali e di non sostare nelle immediate vicinanze, scongiurando assembramenti dell’utenza.
- LUNEDÌ 18 maggio 2020, per i negozi di vendita al dettaglio, quali abbigliamento e calzature, purché siano osservate le distanze e i dispositivi di protezione.
- LUNEDÌ 1 giugno 2020, i bar (con la separazione di un metro dal bancone) e i ristoranti, ripartendo i tavoli a distanza di due metri, con l’obbligo indossare mascherine e guanti per il personale addetto alla clientela. Le attività di cura della persona, quali parrucchieri e barbieri, centri estetici e di bellezza potranno riprendere le attività previa prenotazione telematica, ammettendo solo un singolo cliente nei locali.
Tutte i luoghi destinati al commercio e alla vendita saranno tenuti, se insistenti su locali inferiori ai 40 mq, ad allestire ingressi ed uscite uniche, mentre le utenze di estensione superiore dovranno differenziare entrate e le evacuazioni, anche con l’ausilio di addetti, forniti degli strumenti di salvaguardia individuale.