COVID-19: Proroga divieti e limitazioni (DPCM del 10 aprile 2020)
Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio de Ministri, abrogativo degli omologhi emanati l’8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020, sino al 3 maggio sono reiterati e precisati i divieti afferenti:
MOBILITA’, NAZIONALE ed ESTERA, eccepita per le dimostrate motivazioni di necessità e salute, lavoro, acquisto generi di prima necessità, sia nel Comune di residenza o domicilio, sia per spostamenti in altre località e in immobili diversi, anche di vacanza, da quelli principali.
ALLONTANAMENTO dalle ABITAZIONI, per le persone sottoposte a quarantena e positive al virus, oltre che per soggetti con temperatura corporea superiore a 37,5° C aggravata da disturbi respiratori. In tal caso, il Medico curante deve essere immediatamente contattato per l’anamnesi e la terapia appropriata.
ESERCIZI COMMERCIALI al DETTAGLIO, di MEDIA e GRANDE DISTRIBUZIONE, tranne le rivendite di beni alimentari.
ACCESSO a PARCHI e LUOGHI PUBBLICI, MUSEI e BIBLIOTECHE, LUOGHI di CULTURA, IMPIANTI SPORTIVI, PUBBLICI e PRIVATI. La preclusione vige anche per le funzioni religiose, inclusi i riti funebri.
SERVIZI INFANZIA, SCUOLE di ogni GRADO, UNIVERSITA’. Gli Atenei possono esperire formazione a distanza e valutare, in autonomia, le formule decimologiche da applicare alla cessazione della fase emergenziale.
ATTIVITA’ di CROCIERA, nonché di imbarco di altri passeggeri dai porti italiani, con vincolo, per gli utenti, non solo italiani, ma anche di altra nazionalità, di comunicare sollecitamente al Dipartimento di prevenzione competente il luogo di effettuazione dell’isolamento quindicinale. Le persone affette dal COVID-19 o giunte in contatto devono essere, a spese dell’armatore, destinate a controllo medico tempestivo nelle sedi segnalate.
L’osservanza delle inibizioni è demandata ai Prefetti, in addizione alle disposizioni regionali e comunali vigenti, tramite l’impiego delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e, se necessario, delle Forze armate presenti sul territorio.