DECRETO LIQUIDITA’: differimenti in materia creditizia e imprenditoriale
L’ampiezza delle tematiche regolate ha implicato che il testo vigente del Decreto legge 8 aprile 2020, n.23 (Decreto Liquidità) sia stato pubblicato con integrazioni, di converso dalle versioni preannunciate.
Le nuove fonti di regolazione consentono:
SOSPENSIONI dei TERMINI in SCADENZA dei TITOLI di CREDITO, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, per vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi in data anteriore alla vigenza, oltre ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva.
La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà di rinuncia in forma espressa. Analogamente, i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 non sono trasmessi dai Pubblici Ufficiali alle Camere di Commercio e, ove già pubblicati, sono cancellati d’ufficio.
MORATORIA ai LIMITI alla REVOCA di AFFIDAMENTI e SOSPENSIONI MUTUI, a beneficio delle piccole e medie imprese (PMI) con esposizioni debitorie "in bonis" al 17 marzo 2020, senza revoca dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, anche per la parte non ancora utilizzata, per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti.
Differiti fino al 30 settembre 2020 i prestiti non rateali e, dal 17 marzo al 30 settembre 2020, il pagamento delle rate di finanziamenti e dei canoni di leasing.
DISPOSIZIONI sulla RIDUZIONE del CAPITALE SOCIALE, con sospensione delle norme del Codice civile fino al 31 dicembre 2020, pur con obbligo di informazione ai soci. Ad analoga data sono prolungate le scadenze per accedere ai Concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione, alle declaratorie fallimentari e di accertamento dello stato di insolvenza, a condizione conseguano dalla pandemia.
L’entrata in vigore del D.Lgs. del 12 gennaio 2019, n.14, disciplinante la crisi di impresa e di insolvenza è, inoltre, differita al 1 settembre 2021.