Corretta la ristrutturazione della Sanità territoriale in Puglia
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzata a costituirsi in giudizio dall’Esecutivo nazionale, ha sollevato conflitto di attribuzione avverso la Regione Puglia, ponendo a fondamento l’incompatibilità ex art.117, secondo comma, lettera l) Cost. con la legge territoriale 18 dicembre 2018, n.66 in relazione all’allocazione, in contiguità con i Reparti di Pronto Soccorso, delle sedi dei Servizi di continuità assistenziale.
Tale nuova denominazione sostituisce, in realtà, le prestazioni delle Guardie mediche, la cui funzione esclusiva si invera nella garanzia di servizi continuativi per prestazioni di gravità contenuta, al fine di limitare la trattazione delle urgenze alle sole congiunture critiche.
L’argomentazione addotta dal ricorrente si fonda sull’inottemperanza alle cognizioni dell’Ordinamento civile che, non solo sono state configurate dalla norma costituzionale, ma esplicitate e regolate dalla stipula Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005, specificatamente ex artt.62 e 67.
Il riordino di un servizio strategico, quale la continuità dell’assistenza medica, deve essere inconfutabilmente ascritto alle competenze regionali e non statali, poiché si identifica nella gestione della Medicina generale e di base, alla cui programmazione attendono in esclusiva, a fronte del riordino del Titolo V della Costituzione, gli Enti locali investiti a vario titolo.
Il riferimento governativo alla inottemperanza alle prescrizioni dello strumento di contrattazione collettiva, erroneamente ritenuto l’unica fonte di regolazione, disvela i contenuti di insussistenza e di completa inconferenza argomentativa. Il Consiglio regionale pugliese ha, nei fatti, esercitato una prerogativa esplicitata dal riassetto gestionale delle prestazioni primarie e ribadita, in tema di tipologia dei contratti di lavoro degli addetti, anche dalla giurisprudenza di legittimità.
All’esito delle verifiche esperite, in ragione della valutazione delle motivazioni presentate dalle parti, la Corte dispone l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale nei confronti della legislazione pugliese, in tema di Servizi di continuità assistenziale.