Emergenza COVID-19: i nuovi divieti
La persistenza pandemica e la capillarità patologica, riscontrata in ampie parti del territorio nazionale, hanno vincolato il Governo all’emanazione di ulteriori disposizioni, aggiuntive e complementari alle determinazioni già incluse nel Decreto”CURA ITALIA” ( D.L. del 17 marzo 2020,n.18).
Sono stabiliti, in forma esplicita e tassonomica oltre che per esclusione dalle elencazioni dettagliate, divieti di:
- MOBILITA’ in COMUNI DIVERSI dalla RESIDENZA, ai sensi ex art.1,comma1,lettera b), tranne per dimostrate motivazioni lavorative, di assoluta urgenza e di salute.
- ACQUISTO di GENERI NON di PRIMA NECESSITA’, con eccezione, dimostrabile a mezzo di autocertificazione, sia compilata personalmente sia stilata dalle Forze di Polizia preposte ai controlli, purché sia compiuto nei Comuni finitimi o prossimi alla località di residenza, qualora risulti priva di un esercizio commerciale.
- INDUSTRIA MANIFATTURIERA PESANTE, nei rami della lavorazione di metalli, di acciaio se finalizzate alla produzione finita.
- PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO e MODA, sia industriale sia artigianale, SERVIZI di LOTTO e SCOMMESSE.
- APERTURE di MUSEI e LUOGHI di CULTURA, SCUOLE e UNIVERSITA’, con l’opzione di apprestare didattica a distanza.
- EDILIZIA NON INFRASTRUTTURALE, esercitata da imprese e raggruppamenti imprenditoriali, di capitali e di persone. Sono garantite le attività nelle opere di rilevanza nazionale, quali la realizzazione del nuovo Ponte di Genova e i cantieri per la ricostruzione delle aree terremotate di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Per garantire la sicurezza di impianti a ciclo continuo e la sicurezza dei lavoratori partecipanti, la proibizione avrà decorrenza dal 25 marzo sino al 3 aprile.