Incostituzionale il limite di età per i figli di madri detenute
Su deferimento della Corte di Cassazione, Sezione penale prima, appositamente adita dalla ricorrente nella causa principale, una detenuta condannata in forma definitiva per gravi reati quali l’associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione continuata e ricettazione, viene riproposta al vaglio del Giudice delle leggi la compatibilità dello stato detentivo con i doveri genitoriali.
Il Collegio rimettente eccepisce la confliggenza dell’art. 47-quinquies, comma 1 legge 26 luglio 1975, n.354 istitutiva dell’Ordinamento penitenziario, con i disposti 3, primo e secondo comma, 31 della Costituzione, nella previsione denegante il beneficio della detenzione domiciliare alle madri di figli di età superiori, come nella fattispecie affrontata, ai dieci anni. La problematica era stata già declinata nell’accezione della compatibilità costituzionale, con la Sentenza n.350 del 2003, in cui era stato rimosso il limite ordinario all’effettuazione al di fuori del perimetro carcerario della condanna detentiva, circoscrivendo tuttavia il beneficio alle donne genitrici di figli che non avessero ancòra compiuto il decennio.
In adesione alle conclusioni proposte dal deferente, la Corte conviene sulla violazione sia dei prìncipi di eguaglianza ex art.3, commi 1 e 2, sia, soprattutto, dell’art.31 Cost. giacché le funzioni enunciate nel disposto, inerenti la promozione e la tutela della famiglia, sarebbero fatalmente precluse dall’opposizione di un vincolo speciale, quale il termine anagrafico della norma analizzata. Pur se la figlia della persona ristretta risulta maggiorenne e pienamente dotata di autodeterminazione, la gravissima patologia invalidante ne impedisce la mobilità e la cura elementare delle proprie incombenze, con l’esito di rendere imprescindibile la vicinanza e il diuturno sostegno della figura materna.
La declaratoria di illegittimità ex art.47-quinquies, comma 1 L. 354 / 1975 non preclude alla Magistratura di Sorveglianza la pienezza cognitiva delle decisioni da assumere basandole, in ragione della valutazione comparativa complessa elaborata dalla giurisprudenza di merito, sul costante contemperamento delle istanze di cura del disabile con il contrasto alla criminalità e con la preservazione della pace sociale.