La negoziazione assistita conserva piena efficacia
Il Tribunale di Verona, nel ruolo di giudice a quo, solleva questioni di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo ex Decreto legge del 12 settembre 2014, n.132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia civile), convertito nella Legge 10 novembre 2014, n.162, limitatamente alla parte in cui, in una controversia del valore non superiore a cinquantamila euro, l’attore è legittimato a formulare richiesta di accesso alla negoziazione assistita.
L’istituto de qua, inserito al pari della mediazione obbligatoria quale quid novi tra i procedimenti deflattivi del contenzioso civile, era stato sollecitato, nella fattispecie principale, da una istanza risarcitoria di somme indebitamente trattenute dal dante causa a titolo universale alle parti convenute, nella quale queste ultime avevano richiesto l’accertamento delle responsabilità iure hereditatis dei convenuti, sul presupposto della sopravvenuta decadenza del diritto di accettare l’eredità con beneficio di inventario.
L’organo rimettente lumeggia una pluralità di contrapposizioni del testo interessato con gli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione, evidenziando l’anomalia della vigenza del testo normativo alla decorrenza di novanta giorni dalla pubblicazione sulla fonte di cognizione e per inosservanza dei requisiti, rigorosamente prescritti dalla giurisprudenza costituzionale, di necessità ed urgenza. La Corte riscontra genericità sia nella formulazione della causa petendi sia della estrinsecazione del petitum tale da non consentire di qualificare adeguatamente il vasto àmbito legislativo di riferimento.
Inoltre, auspicare, come riprodotto nell’atto di promovimento, una attuazione alternativa tra la negoziazione assistita e la mediazione obbligatoria, in assenza di una chiara enunciazione in proposito, implica un intervento di restrizione della discrezione conferita al legislatore nazionale cui la Corte, sancendo l’inammissibilità delle istanze, non è legittimata a giungere.