Inammissibile una modifica della normativa sull’imputabilità in stato di alcoldipendenza
Il Tribunale, in funzione di giudice a quo, solleva un duplice tema di illegittimità costituzionale in riferimento gli articoli 92, primo comma e 94, 95 del Codice penale rimarcandone la confliggenza con i disposti 3, 27 e 111 della Costituzione.
Il rimettente riformula, alla luce di ipotizzate evoluzioni scientifiche, una questione di incompatibilità già risolta dalla Corte, asserendo l’inevitabilità riformatrice del profilo giurisprudenziale di specie. La cognizione medica differenzia l’uso abituale di alcool dallo stato patologico di cronica intossicazione, in coerenza con il disegno legislativo conclamato penalmente.
A base della fattispecie principale si rinviene una contestazione a carico di un soggetto, a giudizio per maltrattamenti a carico della madre, affetto da un grave stato di alcoldipendenza all’atto della condotta criminosa. La richiesta formulata non è accolta dal giudice delle leggi sia per la vacuità formulativa sia per le modalità argomentative addotte.La variazione analitica, conseguente da nuove scoperte scientifiche e tossicologiche, non viene in rilievo poiché non è descritta né motivata in quanto inesistente. La prospettazione procedurale sollecitata implicherebbe una determinazione caducatoria delle norme in discussione, in luogo di una pronunzia di taglio additivo, manifestamente inattuabile.
Le innovative contribuzioni mediche non sono state esplicitate e, di riflesso, la partizione tra impiego abituale di sostanze alcoliche e la condizione valetudinaria di intossicazione permanente non può né deve essere confutata o ritenersi inadeguata. L’insussistenza delle argomentazioni evocate non ha altro esito che la declaratoria di inammissibilità.