Illegittima la pretesa di pagamento integrale dell’IVA in casi di accordo con i creditori
Il Tribunale civile di Udine, in composizione monocratica, solleva una questione di illegittimità costituzionale in relazione alla compatibilità con gli artt. 3 e 97 Cost. dell’art.7, comma 1, terzo periodo ex L. del 27 gennaio 2012, n.3 preordinata a consentire procedure di esdebitazione coerenti e sopportabili per i destinatari.
Il Giudice a quo, nello specifico, evidenziava l’esclusione dell’IVA dalla rateizzazione delle somme debitorie, a differenza delle altre tipologie di esposizione. In base ad una interpretazione rigorosa delle Direttive europee il versamento dell’imposta poteva essere differito, ma non decurtato, pur in costanza, fattuale e procedurale, come nella fattispecie principale, dei requisiti configurati dalla normativa italiana alla cui previsione il ricorrente, già amministratore e responsabile in solido di una società sportiva, chiedeva di essere ammesso. La totalità dei debiti accumulati risultava compatibile con la diminuzione dell’importo complessivo e, inoltre, anche i creditori privilegiati, in ragione dell’entità dei diritti vantati, erano stati allineati nella massa chirografaria. Il vincolo preclusivo, ai fini della determinazione della procedura riconosciuta, era unicamente costituito dal 3 periodo ex art.7, comma L. 3 / 2012 e dalle attuazioni rigorose derivate.
La Corte costituzionale richiama, a fondamento della propria determinazione, la giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia dell’Unione europea e, nel dettaglio di merito, una sentenza evocata, mediante rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea), dal medesimo collegio rimettente in una vicenda affine. Le norme europee impongono il recupero dell’IVA, in forma certa e acclarata, ma non inibiscono una diminuzione che consenta un’acquisizione erariale innegabile.
Ne consegue l’illegittimità del terzo periodo, comma 1 Legge n.3 del 2012.