Le coppie dello stesso sesso non possono accedere alla filiazione
Il diniego di registrazione dell’atto di nascita di un minore, nato negli Stati Uniti da due donne, di cittadinanza statunitense il cui matrimonio, consentito dalla legislazione statale, era stato celebrato nel Wisconsin, contestato in sede giurisdizionale, ha indotto il Tribunale di Pisa a sollecitare una chiarificazione dalla Corte costituzionale.
Le due donne risultano sposate in Wisconsin secondo la legge di quello Stato, che consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso e le riconosce come genitrici in caso di figli. A fondamento della rimessione il Tribunale rileva la legittimità dell’atto matrimoniale, la cui trascrizione potrebbe essere preclusa solo in ipotesi di contrarietà all’ordine pubblico internazionale, ma rimarca l’impossibilità di elaborare, in Italia, un atto identico in assenza di una norma di recepimento chiara e dettagliata.
Ad avviso del Giudice a quo, la sedes materiae conseguirebbe dal combinato disposto tra il Codice civile italiano e la Legge n.218 del 1995, con la quale è stato riformato il sistema di trasposizione del Diritto Internazionale privato. La valutazione de qua contestata dalla Corte sia per l’indeterminatezza argomentativa, da cui non è evincibile tipologia e peculiarità del provvedimento da analizzare, sia per la mancata esplicazione della norma di applicazione necessaria.
Ne consegue che, a fronte della vaghezza cognitiva e della genericità del contenuto, la questione di legittimità costituzionale debba essere rigettata per inammissibilità.