Le prove acquisite in violazione delle leggi vigenti sono inutilizzabili
Su rimessione del Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice delle udienze preliminari, la Corte costituzionale è stata adita in ordine al divieto di utilizzo di elementi probatori assunti in violazione delle norme vigenti, in forza dell’art.191 Codice di Procedura penale.
Pur già considerato nel Codice del 1930, la tipologia dell’inutilizzabilità probatoria deve, necessariamente, essere vagliata nell’ottica del parametro costituzionale della riserva di legge, come impostata in ossequio ai dettami della carta fondamentale, in particolare agli articoli 13 e 111.
Non è possibile sottrarre la delicata analisi degli elementi di prova ai rigorosi e ineludibili vincoli della tassatività e della legalità né è praticabile la creazione dell’inutilizzabilità a titolo derivato mutuando l’istituto dalla nullità derivata. I due sistemi corrispondono a finalità distinte e definite, tese a regolare condotte e pratiche ben separate e differenziate.
La sollecitazione, espressa dal rimettente, di applicare una determinazione decisoria di tipo manipolativo è stata rigettata dalla Corte giacché, in ipotesi adesiva, avrebbe ingenerato una sottrazione di competenze proprie ed esclusive della legislazione. Ad essa, pertanto, è deferita la valutazione, di opportunità e di merito, atta a modificare criteri compilativi informati alle intangibili prescrizioni di tipicità e tassatività, elevate a rango di strumenti di tutela dei basilari valori democratici.
Ne deriva che la paventata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria è preclusa dalla evidente contrapposizione con le argomentazioni costituzionali ex artt. 13 e 14 coinvolti nella richiesta di legittimità in via incidentale.