La Corte costituzionale rinforza la tutela in opposizione alle ingiunzioni esattoriali
L’esercizio al diritto di azione, configurato ex art.24 Costituzione, in relazione ad atti di ingiunzione esattoriale, può essere esperito sia dinnanzi al giudice del luogo di emanazione del provvedimento sia all’omologo organo giudicante in cui ha sede l’ente concessionario, titolare della potestà impositiva in base al vincolo contrattuale derivante dall’ente locale impositore.
Le contestazioni inerivano, nello specifico, l'art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede la dicitura «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, dell'ente locale concedente».
Riuniti per connessione i tre atti di rimessione, la Corte ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità, radicata sulla reiterazione dei contenuti già espressi nella Sentenza n.158 del 29 giugno 2019, riaffermandone i contenuti e le determinazioni. Nello specifico, il diritto di azione del ricorrente verrebbe pregiudicato qualora non fosse possibile una scelta tra più soluzioni non costituzionalmente obbligate, in quanto, il rapporto tra l'ente locale ed il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo. Da ciò consegue che, in riferimento alla competenza territoriale, è irragionevole il solo riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, dovendosi conferire rilevanza al legame tra l'opponente e l'ente concedente, alla cui sede, ai fini della determinazione della competenza, non esiste alternativa.
In considerazione dell’assunto che, nell’individuazione del soggetto esattore l’ente locale non deve gravare di oneri aggiuntivi il contribuente, la comunanza di oggetto delle istanze e la sopravvenuta definizione della fattispecie rendono le questioni prive di oggetto, in virtù del superamento della carenza normativa evidenziata dai ricorrenti.