La regola dello ius superveniens impone la restituzione degli atti al Giudice competente
Previa apposita Ordinanza, in un procedimento pendente sopposto alla propria cognizione, il Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 commi 5 e 6 del Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto) nella parte in cui si consentiva la produzione dello stabilimento ILVA anche in presenza di sequestro e nella parte in cui concede esenzione penale agli amministratori, sino al 23 agosto 2023.
La Corte perviene alla decisione di deferire al rimettente la trattazione in seguito all’adozione di due Decreti legge, il n. 34 e il n.101 del 2019 (convertito in Legge 2 novembre 2019, n.128), con i quali era stata inizialmente rimossa e successivamente ripristinata, mediante previsione ex art. 46, la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell’ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale.
L’avvenuto mutamento delle condizioni legislative se può ingenerare un condizionamento attuativo delle norme criticate impone, tuttavia, in attuazione della giurisprudenza costituzionale, la restituzione degli atti al giudice a quo. Compete in esclusiva al promotore della procedura determinare, nella pienezza decisionale precisata dalla Costituzione, l’incidenza delle disposizioni sopravvenute, desumendone la rilevanza in comparazione con le questioni sollevate, addivenendo alla formulazione di un nuovo giudizio.