La cd. “flat tax” nella Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145)
di Piergiorgio Valente
1) Definizione
Per flat tax si intende un modello di tassazione che si basa un’aliquota impositiva unica, la quale prescinde sia dal livello di reddito che da qualsiasi altra variabile che può contraddistinguere i contribuenti nell’ambito della stessa tipologia reddituale (fonte del reddito, esenzioni, agevolazioni, ecc.).
La Legge di Bilancio 2019 prevede un modello di imposizione sui redditi di imprenditori e professionisti che si fonda su due diversi regimi fiscali (in vigore, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020).
2) Regime forfetario in vigore dal 1° gennaio 2019
Requisiti di accesso:
- riservato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, a prescindere dal tipo di attività svolta;
- la soglia di 65.000 euro va verificata, a decorrere dal 1° gennaio 2019, rispetto a quanto incassato nell’anno precedente: tale criterio opera sia in caso di primo accesso al regime, sia in caso di verifica della permanenza nel 2019;
- ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (art. 1, c. 55, lett. b) L. n. 190/2014).
Caratteristiche:
- è un regime “naturale” che opera in presenza dei requisiti previsti dalla legge;
- ai fini della determinazione del reddito imponibile, all’ammontare dei ricavi o compensi si applica un coefficiente di redditività variabile a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (art. 1, c. 64 L. n. 190/2014);
- i soggetti ammessi al regime forfetario sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Imposta sostitutiva:
- il regime in questione prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva pari al 15%;
- al fine di favorire l’avvio di nuove attività, l’aliquota è ridotta nella misura del 5% per i primi cinque anni di attività.
Cause ostative all’accesso al regime forfetario (art.1, c. 57, L. 190/2014, come modificato dalla Legge di Bilancio 2019):
- utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- residenza fiscale all’estero, ad eccezione dei residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- effettuazione, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività: partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR; controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
Cause di disapplicazione del regime forfetario:
Il regime forfetario viene disapplicato nei seguenti casi (art. 1, commi 70 e 71 della L. n. 190/241):
- perdita di uno dei requisiti d’accesso;
- presenza di una condizione ostativa;
- esercizio dell’opzione almeno triennale per il regime ordinario.
Durata del regime forfetario:
non sono previsti limiti di durata all’applicazione del regime forfetario con la conseguenza che esso può trovare applicazione purché ricorrano i requisiti di accesso e di permanenza previsti a livello normativo.
3) Regime sostitutivo per imprese e professionisti in vigore dal 1° gennaio 2020
Requisiti di accesso e caratteristiche:
regime riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno.
Caratteristiche:
- è un regime opzionale;
- la determinazione del reddito imponibile avviene con le regole ordinarie valide per tutti i contribuenti, sottraendo i costi dai ricavi;
- resta fermo l’obbligo di fatturazione elettronica.
Imposta sostitutiva:
• il regime in questione prevede l’applicazione al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, di un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 20%.
Cause ostative all’accesso al regime sostitutivo per imprese e professionisti:
Le cause ostative sono analoghe a quelle previste per il regime forfetario.